Art. 2
LEGGE 22 dicembre 1953, n. 955
In vigore dal 15 gen 1954
I premi di assicurazione e riassicurazione sono determinati in ragione d'anno e nei limiti minimi e massimi con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per l'industria e il commercio e con il Ministro per il commercio con l'estero.
L'Istituto nazionale per il commercio estero provvede, d'intesa con l'istituto nazionale delle assicurazioni, all'istruttoria delle domande di assicurazione e di riassicurazione, ed al servizio di segreteria del Comitato di cui all'art. 9.
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