Art. 11 · LEGGE 22 dicembre 1953, n. 955

Art. 11

LEGGE 22 dicembre 1953, n. 955

In vigore dal 15 gen 1954
Tutte le deliberazioni del Comitato sono trasmesse in copia al Ministero del tesoro e diventano esecutive trascorsi i dieci giorni dal ricevimento, ove non sia pervenuta alcuna comunicazione del detto Ministero.
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