Art. 2
In vigore dal 29 apr 1953
Alla maggiore spesa di complessive lire 48.605.200 derivante dall'attuazione della presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1952-53, verrà fatto fronte, per lire 3.100.000 con gli stanziamenti già iscritti sui capitoli 61 (lire 2.300.000) e 65 (lire 800.000) dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio suddetto, e per lire 45.505.200 mediante riduzione per un equivalente importo dello stanziamento del capitolo 229 (lire 39.800.000) e del capitolo 174 (lire 5.705.200) dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio medesimo.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 21 marzo 1953
EINAUDI
DE GASPERI - PACCIARDI - - PELLA
Visto, il Guardasigilli: ZOLI
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1953-03-21;209#art-2