Art. 2

Art. 2

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In vigore dal 29 apr 1953
Alla maggiore spesa di complessive lire 48.605.200 derivante dall'attuazione della presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1952-53, verrà fatto fronte, per lire 3.100.000 con gli stanziamenti già iscritti sui capitoli 61 (lire 2.300.000) e 65 (lire 800.000) dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio suddetto, e per lire 45.505.200 mediante riduzione per un equivalente importo dello stanziamento del capitolo 229 (lire 39.800.000) e del capitolo 174 (lire 5.705.200) dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio medesimo. Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 21 marzo 1953 EINAUDI DE GASPERI - PACCIARDI - - PELLA Visto, il Guardasigilli: ZOLI
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