Art. 1
In vigore dal 29 apr 1953
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
.
Il decreto legislativo 2 agosto 1946, n. 258, è ratificato con la seguente modificazione:
Art. 5. - È sostituito dal seguente:
"L'autorizzazione per i matrimoni contratti dagli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa, nelle condizioni di cui al presente decreto, produce effetti economici dalla data di celebrazione dei matrimoni stessi".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1953-03-21;209#art-1