Art. 2

In vigore dal 8 mag 1953
Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione suddetta a decorrere dalla data della sua entrata in vigore. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 16 febbraio 1953 EINAUDI DE GASPERI - SEGNI Visto, il Guardasigilli: ZOLI
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urn:nir:stato:legge:1953-02-16;247#art-2

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Art. 2 Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie ed artistiche, firmata il 9 settembre 1886, completata a Parigi il 4 maggio 1896, riveduta a Berlino il 13 novembre 1908, completata a Berna il 20 marzo 1914, riveduta a Roma il 2 giugno 1928 e riveduta a Bruxelles il 26 giugno 1948. — Testo vigente | Portale Normativo