Art. 2

Art. 2

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In vigore dal 8 mag 1953
Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione suddetta a decorrere dalla data della sua entrata in vigore. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 16 febbraio 1953 EINAUDI DE GASPERI - SEGNI Visto, il Guardasigilli: ZOLI
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