Art. 1

In vigore dal 8 mag 1953
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: . Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie ed artistiche firmata il 9 settembre 1886, completata a Parigi il 4 maggio 1896, riveduta a Berlino il 13 novembre 1908, completata a Berna il 20 marzo 1914, riveduta a Roma il 2 giugno 1925, e riveduta a Bruxelles il 26 giugno 1948.
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urn:nir:stato:legge:1953-02-16;247#art-1

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