Art. 29

LEGGE 10 febbraio 1953, n. 62

In vigore dal 18 mar 1953
(Assegni degli assessori regionali) Agli assessori regionali è corrisposto un assegno mensile, fissato con legge regionale, che non può superare l'ammontare delle competenze di un funzionario dello Stato di grado IV.
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LEGGE 10 febbraio 1953, n. 62 (Art. 29 Costituzione e funzionamento degli organi regionali.) — Testo vigente | Portale Normativo