Art. 26

LEGGE 10 febbraio 1953, n. 62

In vigore dal 18 mar 1953
(Composizione della Giunta regionale) La Giunta regionale è composta del Presidente e di sei assessori effettivi e due supplenti nelle Regioni con popolazione fino ad un milione di abitanti. Gli assessori effettivi sono da otto a dieci in quelle con popolazione fino a tre milioni di abitanti, da dieci a dodici nelle altre. In tutti e due i casi il numero degli assessori supplenti è di quattro. Gli assessori supplenti sostituiscono gli effettivi in caso di assenza o di impedimento. La Giunta dura in carica fino alla rinnovazione del Consiglio, salvo quanto disposto dall'. In caso di vacanza della Giunta o di una parte di essa il Consiglio è convocato entro 15 giorni per la rinnovazione o l'integrazione.
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LEGGE 10 febbraio 1953, n. 62 (Art. 26 Costituzione e funzionamento degli organi regionali.) — Testo vigente | Portale Normativo