Art. 34

LEGGE 10 febbraio 1953, n. 62

In vigore dal 18 mar 1953
(Revoca del Presidente della Giunta regionale della Giunta regionale o di assessori) Il Presidente della Giunta regionale, la Giunta regionale, uno o più assessori possono essere revocati dall'ufficio in seguito a mozione sottoscritta da almeno un terzo dei consiglieri in carica, da discutersi dal Consiglio regionale non prima di cinque giorni ed approvata per appello nominale, a maggioranza assoluta di voti dei consiglieri in carica, presenti almeno due terzi dei consiglieri in carica. Qualora non si raggiunga il richiesto numero dei presenti la votazione è rimandata ad altra seduta da tenersi nel giorno corrispondente della settimana successiva, purchè sia presente almeno la metà più uno dei consiglieri in carica.
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