Art. 3

In vigore dal 20 mar 1974
Per provvedere alle esigenze del territorio dei Comuni di cui al precedente articolo sarà costituita, in seno all'Ente, una speciale sezione per L'Irpinia. Valgono, nei confronti degli Enti locali e degli Enti pubblici della provincia di Avellino, tutte le facoltà e le autorizzazioni concesse all'Ente per gli Enti locali e gli Enti pubblici della Puglia e della Lucania.

Note all'articolo

  • La L. 6 febbraio 1974, n. 32 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che " Il territorio di competenza dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania e' esteso a tutti gli altri comuni della provincia di Avellino non indicati negli articoli 2 e 3 della legge 11 luglio 1952, n. 1005, e successive modificazioni e integrazioni".

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urn:nir:stato:legge:1952-07-11;1005#art-3

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