Art. 1
In vigore dal 20 ago 1952
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
.
Il decreto legislativo 18 marzo 1947, n. 281, è ratificato con le modificazioni disposte nei seguenti articoli.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1952-07-11;1005#art-1