Art. 2

In vigore dal 20 mar 1974
Il comprensorio di attività dell'Ente per lo sviluppo della irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania comprende anche il territorio dei seguenti comuni della, provincia di Avellino: Andretta, Aquilonia, Bisaccia, Cairano, Calitri, Caposele, Conza della Campania, Greci, Guardia dei Lombardi, Lacedonia, Lioni, Montaguto, Monteverde, Morra De Sanctis, Nusco, Sant'Andrea di Conza, Sant'Angelo dei Lombardi, Savignano di Puglia, Teora, Vallata.

Note all'articolo

  • La L. 6 febbraio 1974, n. 32 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che " Il territorio di competenza dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania e' esteso a tutti gli altri comuni della provincia di Avellino non indicati negli articoli 2 e 3 della legge 11 luglio 1952, n. 1005, e successive modificazioni e integrazioni".

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Art. 2 Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 18 marzo 1947, n. 281, concernente l'istituzione dell'Ente per l'irrigazione in Puglia, Lucania e ampliamento del comprensorio di attivita' dell'Ente medesimo. — Testo vigente | Portale Normativo