Art. 1
In vigore dal 13 apr 1952
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
.
Il decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 642, è ratificato con la seguente modificazione:
Articolo 3. - È soppresso.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1952-03-19;161#art-1