Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 13 apr 1952
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: . Il decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 642, è ratificato con la seguente modificazione: Articolo 3. - È soppresso.
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