Art. 2

In vigore dal 13 apr 1952
I primi referendari in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge di ratifica possono essere nominati al compimento del triennio previsto dall'art. 4 della legge 21 dicembre 1950, n. 1018, in soprannumero, rimanendo assorbite le vacanze che si verificheranno successivamente alla entrata in vigore della presente legge. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 19 marzo 1952 EINAUDI DE GASPERI - PELLA Visto, il Guardasigilli: ZOLI
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urn:nir:stato:legge:1952-03-19;161#art-2

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Art. 2 Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 642, concernente provvedimenti per accelerare i giudizi presso le sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato. — Testo vigente | Portale Normativo