Art. 5
In vigore dal 11 mar 1952
Le norme di cui alla presente legge ed al decreto legislativo 4 marzo 1945, n. 137, non sono in alcun modo applicabili a coloro che, avendo optato per la cittadinanza tedesca ed avendo combattuto come cittadini tedeschi durante la guerra 1940-45 nelle forze armate germaniche che, riacquistano ora, con la riopzione, la cittadinanza italiana.
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