Art. 4
LEGGE 23 febbraio 1952, n. 93
In vigore dal 11 mar 1952
È data facoltà a coloro che si trovino nelle condizioni di esclusione di cui alla presente legge, per effetto della lettera b) dell'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, di presentare ricorso, tramite le competenti autorità militari, al Ministero della difesa, entro tre mesi dalla entrata in vigore della presente legge.
Entro detto termine di tempo il Ministro per la difesa nominerà, a tale scopo, una Commissione centrale unica per tutte le Forze armate, la quale dovrà ultimare i suoi lavori nel periodo massimo di un anno dall'entrata in vigore della presente legge.
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