Art. 2
LEGGE 23 febbraio 1952, n. 93
In vigore dal 11 mar 1952
Coloro che, sottoposti, in quanto militari, a valutazioni per il loro comportamento all'atto dell'armistizio e dopo l'8 settembre 1943, siano stati discriminati, ma abbiano riportato sanzioni disciplinari non di stato o per il loro comportamento durante il periodo di prigionia o di internamento o per aver prestato servizio militare o civile alle dipendenze di autorità tedesche o per aver prestato servizio militare in formazioni della sedicente Repubblica sociale italiana o per aver prestato giuramento di fedeltà a quest'ultima, qualora non si trovino nelle condizioni di cui alle modificazioni apportate, con l'articolo precedente, all'art. 11 del decreto, possono fruire, a norma delle disposizioni in vigore in in favore dei combattenti, dei seguenti benefici:
a) computo, agli effetti dell'inquadramento nei ruoli degli aumenti periodici di stipendio e delle promozioni, del periodo trascorso presso reparti operanti;
b) aumento dei limiti massimi di età stabiliti dagli ordinamenti di ciascuna Amministrazione per l'ammissione ai pubblici concorsi.
Coloro che si trovano nelle condizioni contemplate nel primo comma del presente articolo non possono però partecipare ai concorsi speciali per combattenti, reduci e partigiani, nè possono occupare, nei concorsi ordinari, i posti messi a disposizione dei combattenti, dei reduci e dei partigiani.
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