Art. 8

LEGGE 18 gennaio 1952, n. 36

In vigore dal 22 feb 1952
La presente legge ha effetto, per quanto concerne la corresponsione dell'emolumento mensile di cui ai precedenti , dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1472. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 18 gennaio 1952 EINAUDI DE GASPERI - VANONI Visto, il Guardasigilli: ZOLI
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