Art. 8
LEGGE 18 gennaio 1952, n. 36
In vigore dal 22 feb 1952
La presente legge ha effetto, per quanto concerne la corresponsione dell'emolumento mensile di cui ai precedenti , dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1472.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 18 gennaio 1952
EINAUDI
DE GASPERI - VANONI
Visto, il Guardasigilli: ZOLI
Storico versioni
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