Art. 3

LEGGE 18 gennaio 1952, n. 36

In vigore dal 22 feb 1952
I sottobrigadieri ed i militari di truppa della Guardia di finanza, vincolati a rafferma con diritto a premio, che cessino dal servizio poichè trovantisi nelle condizioni di non idoneità di cui al precedente , hanno diritto ad un emolumento pari all'intero premio di fine rafferma, qualunque sia la durata del servizio prestato nella rafferma, oltre alla aliquota di premio prevista dagli articoli 12 del regio decreto 14 giugno 1923, n. 1281 e 10 della legge 4 aprile 1935, n. 568, od all'intero premio quando la data di cessazione dal servizio coincida con quella di scadenza della rafferma anzidetta.
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LEGGE 18 gennaio 1952, n. 36 (Art. 3 Estensione agli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa della Guardia di finanza delle disposizioni di cui al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1472) — Testo vigente | Portale Normativo