Art. 5
LEGGE 18 gennaio 1952, n. 36
In vigore dal 22 feb 1952
Per gli ufficiali della Guardia di finanza ai quali venga in seguito soppressa la pensione vitalizia o non sia più concesso l'assegno rinnovabile di guerra cessano di aver vigore le disposizioni della presente legge. Nei loro confronti trovano applicazione le norme di cui ai comma secondo e terzo dell'art. 143 della legge 16 giugno 1935, n. 1026.
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