Art. 6

LEGGE 11 gennaio 1952, n. 33

In vigore dal 21 feb 1952
Alla copertura dell'onere a carico del bilancio dello Stato, derivante dall'applicazione della presente legge nei confronti dei dipendenti statali ai quali si applicano le disposizioni del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, e successive disposizioni, previsto per l'esercizio 1950-51 in lire 250 milioni e 400 mila, è destinata una corrispondente aliquota delle maggiori entrate di cui al terzo provvedimento legislativo recante variazioni di bilancio per l'esercizio finanziario 1950-51. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 11 gennaio 1952 EINAUDI DE GASPERI - RUBINACCI - ZOLI - VANONI - MALVESTITI - SPATARO - CAMPILLI - CAPPA Visto, il Guardasigilli: ZOLI
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