Art. 2

LEGGE 11 gennaio 1952, n. 33

In vigore dal 21 feb 1952
La retribuzione minima annua di lire 120.000 e quella massima, di lire 270.000 previste dall' della legge 3 marzo 1949, n. 52, sono elevate rispettivamente a lire 135.000 ed a lire 300.000.
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