Art. 5

LEGGE 11 gennaio 1952, n. 33

In vigore dal 21 feb 1952
Le disposizioni della presente legge si applicano anche ai dipendenti delle aziende autonome dei Ministeri dei trasporti e delle poste e telecomunicazioni di cui al n. 2 dell'art. 48 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, e agli addetti alla navigazione marittima e alla pesca marittima.
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