Art. 4

In vigore dal 16 feb 1952
Con decreto del Ministro per il tesoro saranno introdotte in bilancio le variazioni dipendenti dalla presente legge. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Napoli, addì 2 gennaio 1952 EINAUDI DE GASPERI - ZOLI VANONI Visto, il Guardasigilli: ZOLI
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Art. 4 Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 28 gennaio 1948, n. 170, concernente l'istituzione presso l'Universita' di Bari, delle Facolta' di lettere e filosofia, di scienze matematiche, fisiche e naturali e di ingegneria, e legalizzazione dei corsi di insegnamento provvisoriamente istituiti presso l'Universita' medesima. — Testo vigente | Portale Normativo