Art. 1

In vigore dal 16 feb 1952
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: . Il decreto legislativo 28 gennaio 1948, n. 170, è ratificato con le seguenti modificazioni: . - Il primo comma è sostituito dal seguente: "Al ruolo organico dei posti di professore dell'Università degli studi di Bari sono aggiunti venticinque posti, i quali vengono assegnati alle nuove Facoltà rispettivamente come segue: Facoltà di lettere e filosofia, posti di ruolo n. 9; Facoltà di scienze, matematiche, fisiche e naturali, posti di ruolo n. 9; Facoltà di ingegneria, posti di ruolo n. 7". . - È aggiunto il seguente comma: "Sono istituiti i seguenti posti di assistente effettivo: Facoltà di lettere e filosofia, posti 2; Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, posti 2; Facoltà di ingegneria, posti 2". Art. 6 - È soppresso.
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