Art. 1
In vigore dal 16 feb 1952
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
.
Il decreto legislativo 28 gennaio 1948, n. 170, è ratificato con le seguenti modificazioni:
. - Il primo comma è sostituito dal seguente:
"Al ruolo organico dei posti di professore dell'Università degli studi di Bari sono aggiunti venticinque posti, i quali vengono assegnati alle nuove Facoltà rispettivamente come segue:
Facoltà di lettere e filosofia, posti di ruolo n. 9;
Facoltà di scienze, matematiche, fisiche e naturali, posti di ruolo n. 9;
Facoltà di ingegneria, posti di ruolo n. 7".
. - È aggiunto il seguente comma:
"Sono istituiti i seguenti posti di assistente effettivo:
Facoltà di lettere e filosofia, posti 2;
Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, posti 2;
Facoltà di ingegneria, posti 2".
Art. 6 - È soppresso.
Storico versioni
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