Art. 4

Art. 4

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In vigore dal 16 feb 1952
Con decreto del Ministro per il tesoro saranno introdotte in bilancio le variazioni dipendenti dalla presente legge. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Napoli, addì 2 gennaio 1952 EINAUDI DE GASPERI - ZOLI VANONI Visto, il Guardasigilli: ZOLI
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