Art. 2
In vigore dal 7 mar 1952
Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo suddetto a decorrere dalla data della sua entrata in vigore.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 26 dicembre 1951
EINAUDI
DE GASPERI - VANONI - CAMPILLI
Visto, il Guardasigilli: ZOLI
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1951-12-26;1717#art-2