Art. 2

Art. 2

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In vigore dal 7 mar 1952
Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo suddetto a decorrere dalla data della sua entrata in vigore. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 26 dicembre 1951 EINAUDI DE GASPERI - VANONI - CAMPILLI Visto, il Guardasigilli: ZOLI
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