Art. 1
In vigore dal 7 mar 1952
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
.
Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo relativo ai marchi di fabbrica o di commercio, concluso a Parigi tra l'Italia e la Francia, il 21 dicembre 1950.
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Prourn:nir:stato:legge:1951-12-26;1717#art-1