Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 7 mar 1952
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: . Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo relativo ai marchi di fabbrica o di commercio, concluso a Parigi tra l'Italia e la Francia, il 21 dicembre 1950.
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