Art. 24

LEGGE 7 dicembre 1951, n. 1559

In vigore dal 30 gen 1952
Sono abrogati gli del decreto-legge 18 aprile 1950, n. 142, convertito nella legge 16 giugno 1950, n. 331. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 7 dicembre 1951 EINAUDI DE GASPERI - CAMPILLI VANONI - FANFANI - ZOLI Visto, il Guardasigilli: ZOLI
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