Art. 21

LEGGE 7 dicembre 1951, n. 1559

In vigore dal 8 giu 1976
Chiunque contravviene alle disposizioni previste negli è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a lire ottocentomila .
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1951-12-07;1559#art-21

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
LEGGE 7 dicembre 1951, n. 1559 (Art. 21 Disciplina della produzione e del commercio delle acqueviti.) — Testo vigente | Portale Normativo