Art. 17

LEGGE 7 dicembre 1951, n. 1559

In vigore dal 6 set 1980
Il contrassegno di Stato previsto dall'art. 3 del regio decreto-legge 2 febbraio 1933, n. 23, convertito in legge 3 aprile 1933, n. 353, modificato dalla legge 22 luglio 1939; n. 1096 deve avere; per le acqueviti, caratteristiche particolari da determinarsi con decreto del Ministro per e finanze, d'intesa con il Ministro per la industria e il commercio. Sino al momento in cui non viene emanato il decreto previsto dal comma precedente, il contrassegno di Stato da applicare alle confezioni dei prodotti di che trattasi, per i quali è richiesta l'immissione in consumo, è quello previsto per i liquori . Le indicazioni prescritte dall'art. 3 del decreto predetto debbono essere inserite nella etichetta principale o in una etichetta aggiuntiva, applicata nello stesso verso del recipiente. Tutte le suddette indicazioni debbono essere apposte sulle etichette con caratteri leggibili e indelebili e, quando si riferiscono all'impresa che esegue l'imbottigliamento ed al Comune ove questo viene effettuato, le lettere debbono essere di dimensioni non inferiori a due millimetri. I recipienti tenuti per la mescita nei pubblici esercizi debbono conservare la, loro etichetta originaria fino ad esaurimento del contenuto.
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LEGGE 7 dicembre 1951, n. 1559 (Art. 17 Disciplina della produzione e del commercio delle acqueviti.) — Testo vigente | Portale Normativo