Art. 24
LEGGE 7 dicembre 1951, n. 1559
In vigore dal 30 gen 1952
Sono abrogati gli del decreto-legge 18 aprile 1950, n. 142, convertito nella legge 16 giugno 1950, n. 331.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 7 dicembre 1951
EINAUDI
DE GASPERI - CAMPILLI VANONI - FANFANI - ZOLI
Visto, il Guardasigilli: ZOLI
Storico versioni
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