Art. 2

LEGGE 7 dicembre 1951, n. 1559

In vigore dal 8 giu 1976
Le acqueviti poste in commercio debbono essere stabilmente limpide e non debbono contenere acidi minerali, metalli tossici, sostanze estranee alla loro specifica composizione e, comunque, nocive alla salute, salvo quelle tolleranze normali che, per ciascuna specie, tenuto conto dello stato di invecchiamento, corrispondono alla migliore tecnica praticata nella lavorazione e nella conservazione. Le tolleranze medesime sono stabilite con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato di concerto, con il Ministro per l'agricoltura e le foreste e con il Ministro per la sanità, sentito il Ministro per le finanze. Il decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana .
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1951-12-07;1559#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo