Art. 1

LEGGE 7 dicembre 1951, n. 1559

In vigore dal 27 set 1997
Le acquaviti debbono essere ottenute dalla distillazione di fermentati di sostanze zuccherine o saccarificate, sane, genuine, in buono stato di conservazione, distillate in modo da eliminare ogni gusto sgradevole e da conservare i principi aromatici delle sostanze fermentate e delle sostanze derivate dalla fermentazione. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 16 LUGLIO 1997, N.297 Il prodotto di cui ai commi precedenti è considerato alcool grezzo finchè non venga assoggettato ad almeno una delle operazioni di cui ai punti 1), 2) e 3) del successivo articolo 3. Resta ferma la disciplina stabilita dalle vigenti leggi concernenti la classifica ai fini fiscali.
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