Art. 2
LEGGE 7 dicembre 1951, n. 1559
In vigore dal 8 giu 1976
Le acqueviti poste in commercio debbono essere stabilmente limpide e non debbono contenere acidi minerali, metalli tossici, sostanze estranee alla loro specifica composizione e, comunque, nocive alla salute, salvo quelle tolleranze normali che, per ciascuna specie, tenuto conto dello stato di invecchiamento, corrispondono alla migliore tecnica praticata nella lavorazione e nella conservazione.
Le tolleranze medesime sono stabilite con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato di concerto, con il Ministro per l'agricoltura e le foreste e con il Ministro per la sanità, sentito il Ministro per le finanze. Il decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
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