Art. 4
In vigore dal 26 lug 1951
La presente legge ha effetto, per quanto concerne l', dal 16 aprile 1948 e, per quanto concerne l', dal 1 gennaio 1949.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 4 maggio 1951
EINAUDI
DE GASPERI - PACCIARDI - PELLA
Visto, il Guardasigilli: PICCIONI
Storico versioni
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