Art. 3

In vigore dal 26 lug 1951
Le disposizioni di cui alle lettere a) e b) dell'art. 93 della legge 9 maggio 1940, n. 370, quale è stato sostituito dall'art. 26 del decreto-legge 17 febbraio 1942, n. 151, concernente la sospensione per il tempo di guerra, delle classifiche, dei corsi valutativi, degli esperimenti e degli esami per le promozioni e per la concessione dei vantaggi di carriera, hanno efficacia fino alla data di entrata in vigore della nuova legge sull'avanzamento degli ufficiali e comunque non oltre il 31 dicembre 1951.
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