Art. 2

In vigore dal 26 lug 1951
Le disposizioni di cui agli articoli 10 e 11 della legge 24 marzo 1942, n. 360, concernenti la sospensione e la riduzione della durata dei corsi di applicazione, di perfezionamento o tecnico professionali prescritti dalle vigenti disposizioni ai fini dell'avanzamento dei sottotenenti e tenenti in servizio permanente effettivo dell'Esercito, hanno efficacia fino alla data di entrata in vigore della nuova legge sull'avanzamento degli ufficiali e comunque non oltre il 31 dicembre 1951.
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