Art. 4

LEGGE 7 febbraio 1951, n. 72

In vigore dal 15 mar 1951
La presente legge ha effetto dal 1 gennaio 1944. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 7 febbraio 1951 EINAUDI DE GASPERI - TOGNI Visto, il Guardasigilli: PICCIONI
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