Art. 1
LEGGE 7 febbraio 1951, n. 72
In vigore dal 21 mar 1993
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Le Camere di commercio, industria ed agricoltura provvedono ad effettuare la rivalutazione dei fondi per il trattamento di quiescenza dovuto al personale dei ruoli previsti dal regio decreto-legge 3 settembre 1936, n. 1900, convertito in legge, con modificazione, con legge n. 1000 del 3 giugno 1937, sulla base degli stipendi attuali, aumentati ai sensi dell'art. 3 della legge 29 aprile 1949, n. 221, e successive variazioni. Detta rivalutazione sarà fatta, anno per anno, in base alla aliquote complessive applicate per la formazione dei predetti fondi di quiescenza, con i rispettivi interessi legali annui.
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