Art. 2

LEGGE 7 febbraio 1951, n. 72

In vigore dal 15 mar 1951
La rivalutazione, di cui al precedente articolo, viene effettuata dalla Camera di commercio, industria ed agricoltura tenuta alla amministrazione del trattamento di quiescenza di ciascun interessato, e l'onere relativo è da essa ripartito tra le varie Camere di commercio, industria ed agricoltura presso le quali lo stesso ha prestato effettivo servizio, e per ciascuna in proporzione ai periodi di servizio prestato.
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LEGGE 7 febbraio 1951, n. 72 (Art. 2 Rivalutazione dei fondi amministrati dalle Camere di commercio, industria e agricoltura per il trattamento di quiescenza del personale) — Testo vigente | Portale Normativo