Art. 4

LEGGE 28 dicembre 1950, n. 1079

In vigore dal 28 gen 1951
Nei confronti degli appartenenti ai ruoli del personale del cessato Governo delle isole italiane dell'Egeo assunti nelle categorie di impiego non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, ai sensi del decreto legislativo 17 febbraio 1948, n. 106, o dell' del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1114, il servizio prestato fino alla data dell'11 maggio 1945 alle dipendenze del predetto cessato Governo, e l'intero periodo intercorso tra la predetta data e l'immissione nella categoria di impiegati non di ruolo, sono riconosciuti ad ogni effetto, esclusa la corresponsione delle competenze relative a detti periodi, e sono computati in aggiunta all'anzianità, necessaria per il collocamento nei ruoli speciali transitori istituiti dal decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 28 dicembre 1950 EINAUDI DE GASPERI - PELLA - PACCIARDI Visto, il Guardasigilli: SEGNI
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