Art. 3
LEGGE 28 dicembre 1950, n. 1079
In vigore dal 28 gen 1951
Le disposizioni degli articoli precedenti si applicano anche quando la riassunzione sia stata effettuata da una Amministrazione diversa da quella a cui il dipendente apparteneva.
Ove la riassunzione presso la stessa o diversa Amministrazione sia avvenuta con passaggio dalle categorie di impiegati non di ruolo a quelle di salariati non di ruolo, o viceversa, i servizi prestati prima e dopo la riassunzione, compreso il periodo della interruzione, verranno considerati utili per intero ai fini della liquidazione spettante alla data della definitiva cessazione dal servizio, detratto quanto sia stato frattanto eventualmente corrisposto per indennità di licenziamento o di compenso speciale previsto dal decreto legislativo luogotenenziale 28 settembre 1944, n. 329.
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