Art. 2
LEGGE 28 dicembre 1950, n. 1079
In vigore dal 28 gen 1951
In favore dei dipendenti non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato e degli Enti pubblici, cessati dal servizio dopo il 30 giugno 1943, in dipendenza di eventi bellici o politici, o per soppressione di ufficio, o per riduzione di personale, ed in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, sarà computato come servizio utile a tutti gli effetti, escluse le corresponsioni delle relative competenze, il periodo di tempo intercorso tra la data della cessazione dal servizio e la riassunzione.
Le somme eventualmente già corrisposte al detto personale a titolo di retribuzione o paga per il suindicato periodo non saranno recuperate.
L'indennità di licenziamento ed il compenso speciale previsto dal decreto legislativo luogotenenziale 28 settembre 1944, n. 329, già corrisposti al personale indicato nel primo comma del presente articolo, saranno detratti dalla liquidazione spettante alla data di cessazione dal servizio.
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