Art. 4
LEGGE 21 novembre 1950, n. 897
In vigore dal 21 giu 2012
Dalla data di entrata in vigore della presente legge cessa l'applicazione dell'imposta straordinaria progressiva sul patrimonio, disciplinata dal decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131, relativamente ai beni trasferiti dal fondatore.
Le somme pagate fino alla data predetta non sono rimborsabili.
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